Art. 128 · Agevolazione per il rilascio di una prova da parte di un emittente autorizzato

Art. 128

Agevolazione per il rilascio di una prova da parte di un emittente autorizzato

In vigore dal 28 lug 2015
Agevolazione per il rilascio di una prova da parte di un emittente autorizzato (, paragrafo 2, del codice) 1.   Qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione e che soddisfi i criteri di cui all’, lettere a) e b), del codice, può essere autorizzata a rilasciare: a) il documento T2L o T2LF senza dover chiedere l’approvazione; b) il manifesto doganale delle merci senza dover chiedere l’approvazione e la registrazione della prova da parte dell’ufficio doganale competente. 2.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è rilasciata dall’ufficio doganale competente su richiesta della persona interessata.
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