Art. 126
Prova della posizione doganale di merci unionali mediante produzione di una fattura o di un documento di trasporto
In vigore dal 28 lug 2015
Prova della posizione doganale di merci unionali mediante produzione di una fattura o di un documento di trasporto
[, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]
1. La prova della posizione doganale di merci unionali il cui valore non supera i 15 000 EUR può essere presentata mediante uno dei seguenti mezzi diversi dai procedimenti informatici:
a)
fattura relativa alle merci;
b)
documento di trasporto relativo alle merci.
2. La fattura o il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 riportano almeno il nome e l’indirizzo completi dello speditore, o della persona interessata se lo speditore non è indicato, l’ufficio doganale competente, il numero, la natura, i marchi e i numeri di riferimento dei colli, la descrizione delle merci e la massa lorda (in kg) e il valore delle merci nonché, se necessario, i numeri del container.
Lo speditore, o la persona interessata qualora lo speditore non sia indicato, identifica la posizione doganale delle merci unionali apponendo il codice «T2L» o «T2LF», a seconda dei casi, accompagnato dalla sua firma sulla fattura o sul documento di trasporto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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