Art. 121 · Registrazione delle navi e dei porti

Art. 121

Registrazione delle navi e dei porti

In vigore dal 28 lug 2015
Registrazione delle navi e dei porti (, paragrafo 4, e , paragrafo 2, del codice) 1.   La società di navigazione autorizzata ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo ai fini dell’, paragrafo 2, lettera b), registra le navi che intende utilizzare e i porti in cui intende fare scalo ai fini di tale servizio comunicando all’autorità doganale competente a prendere la decisione le seguenti informazioni: a) i nomi delle navi destinate al servizio regolare di trasporto marittimo; b) il porto da cui la nave inizia ad operare come servizio regolare di trasporto marittimo; c) i porti di scalo. 2.   La registrazione di cui al paragrafo 1 prende effetto il primo giorno lavorativo successivo a quello della registrazione da parte dell'autorità doganale competente per adottare la decisione. 3.   La società di navigazione autorizzata ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo ai fini dell’, paragrafo 2, lettera b), comunica all’autorità doganale competente a prendere la decisione eventuali modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e la data e l’ora in cui tali modifiche prendono effetto.
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