Art. 119 · Presunzione di posizione doganale

Art. 119

Presunzione di posizione doganale

In vigore dal 28 lug 2015
Presunzione di posizione doganale (, paragrafo 1, e , paragrafo 2, del codice) 1.   La presunzione di posizione doganale di merci unionali non si applica alle seguenti merci: a) merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione che sono sotto vigilanza doganale per determinare la loro posizione doganale; b) merci in custodia temporanea; c) merci vincolate a uno dei regimi speciali, ad eccezione del transito interno, del perfezionamento passivo e dell’uso finale; d) prodotti della pesca marittima catturati da una nave da pesca dell’Unione al di fuori del territorio doganale dell’Unione, in acque diverse dalle acque territoriali di un paese terzo, che sono introdotti nel territorio doganale dell’Unione secondo quanto stabilito all’; e) merci ottenute a partire da prodotti di cui alla lettera d) a bordo di tale nave o di una nave officina dell’Unione, nella produzione delle quali possono essere stati utilizzati altri prodotti aventi la posizione doganale di merci unionali che sono introdotti nel territorio doganale dell’Unione secondo quanto stabilito all’; f) prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti o catturati da navi battenti bandiera di un paese terzo all’interno del territorio doganale dell’Unione. 2.   Le merci unionali possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all’altro del territorio doganale dell’Unione e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la loro posizione doganale nei casi seguenti: a) quando le merci sono trasportate per via aerea e sono state imbarcate o trasbordate in un aeroporto dell’Unione a destinazione di un altro aeroporto dell’Unione, purché siano trasportate con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro; b) quando le merci sono trasportate via mare e sono state trasportate tra porti dell’Unione mediante un servizio regolare di trasporto marittimo autorizzato in conformità all’; c) quando le merci sono trasportate per ferrovia e sono state trasportate attraverso un paese terzo che è parte contraente della convenzione relativa a un regime comune di transito con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro e tale possibilità è prevista da un accordo internazionale. 3.   Le merci unionali possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all’altro del territorio doganale dell’Unione e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la loro posizione doganale nei casi seguenti, purché sia dimostrata la loro posizione doganale di merci unionali: a) le merci che sono state trasportate da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione e lasciano temporaneamente tale territorio per via marittima o aerea; b) le merci che sono state trasportate da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione attraverso un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione senza essere trasbordate e che sono trasportate con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro; c) le merci che sono state trasportate da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione attraverso un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione e che sono state trasbordate al di fuori del territorio doganale dell’Unione su un mezzo di trasporto diverso da quello a bordo del quale erano state inizialmente caricate con il rilascio di un nuovo documento di trasporto che copre il trasporto dal territorio situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione, purché il nuovo documento sia accompagnato da una copia del documento di trasporto unico originale; d) gli autoveicoli stradali a motore immatricolati in uno Stato membro che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell’Unione e vi sono stati reintrodotti; e) imballaggi, palette e altri materiali simili, esclusi i container, appartenenti a una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione, utilizzati per il trasporto di merci che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell’Unione e vi sono state reintrodotte; f) le merci contenute nei bagagli trasportati da un passeggero che non sono destinate a uso commerciale e che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell’Unione e vi sono state reintrodotte.
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