Art. 115
Approvazione di un luogo per la presentazione in dogana e la custodia temporanea di merci
In vigore dal 28 lug 2015
Approvazione di un luogo per la presentazione in dogana e la custodia temporanea di merci
(, paragrafo 1, e , paragrafo 1, del codice)
1. Un luogo diverso dall’ufficio doganale competente può essere approvato ai fini della presentazione delle merci quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
le condizioni di cui all’, paragrafi 2 e 3, del codice e all’ sono soddisfatte;
b)
le merci sono dichiarate per un regime doganale il giorno successivo alla loro presentazione, a meno che le autorità doganali esigano una visita delle merci conformemente all’, paragrafo 2, del codice.
Se il luogo è già autorizzato ai fini della gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, tale approvazione non è necessaria.
2. Un luogo diverso da una struttura di deposito per la custodia temporanea può essere approvato ai fini della custodia temporanea delle merci quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
le condizioni di cui all’, paragrafi 2 e 3, del codice e all’ sono soddisfatte;
b)
le merci sono dichiarate per un regime doganale il giorno successivo alla loro presentazione, a meno che le autorità doganali esigano una visita delle merci conformemente all’, paragrafo 2, del codice.
Storico versioni
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