Art. 11 · Condizioni per l’accettazione di una domanda

Art. 11

Condizioni per l’accettazione di una domanda

In vigore dal 28 lug 2015
Condizioni per l’accettazione di una domanda (, paragrafo 2, del codice) 1.   Una domanda di decisione relativa all’applicazione della normativa doganale è accettata a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) se richiesto nell’ambito del regime oggetto della domanda, il richiedente è registrato conformemente all’ del codice; b) se richiesto nell’ambito del regime oggetto della domanda, il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell’Unione; c) la domanda è stata presentata a un’autorità doganale designata a riceverla nello Stato membro dell’autorità doganale competente di cui all’, paragrafo 1, terzo comma, del codice; d) la domanda non riguarda una decisione avente lo stesso oggetto di una precedente decisione indirizzata allo stesso richiedente che, nel periodo di un anno precedente la domanda, è stata annullata o revocata in quanto il richiedente ha omesso di adempiere un obbligo imposto dalla decisione stessa. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera d), il periodo ivi indicato è di tre anni se la decisione precedente è stata annullata conformemente all’, paragrafo 1, del codice, o se la domanda è una domanda per la qualifica di operatore economico autorizzato presentata conformemente all’ del codice.
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