Art. 109 · Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto per vie navigabili interne

Art. 109

Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto per vie navigabili interne

In vigore dal 28 lug 2015
Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto per vie navigabili interne (, paragrafi 3 e 7, del codice) Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione per vie navigabili interne, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata al più tardi due ore prima dell’arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l’ufficio doganale di prima entrata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:2015:oj#art-109