Art. 107 · Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto ferroviario

Art. 107

Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto ferroviario

In vigore dal 28 lug 2015
Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto ferroviario (, paragrafi 3 e 7, del codice) Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione per ferrovia, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata entro i termini indicati di seguito: a) se il tragitto del treno dall’ultima stazione in cui è stato composto il treno situata in un paese terzo all’ufficio doganale di prima entrata è inferiore a due ore, al più tardi un’ora prima dell’arrivo delle merci nel luogo per cui è competente detto ufficio doganale; b) in tutti gli altri casi, al più tardi due ore prima dell’arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l’ufficio doganale di prima entrata.
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