Art. 106 · Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto aereo

Art. 106

Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto aereo

In vigore dal 28 lug 2015
Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto aereo (, paragrafi 3 e 7, del codice) 1.   Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via aerea, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata il prima possibile. L’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata è presentato al più tardi prima che le merci siano caricate sull’aeromobile a bordo del quale devono entrare nel territorio doganale dell’Unione. 2.   Nei casi in cui solo l’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata è stato fornito entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le altre informazioni devono essere fornite entro i termini indicati di seguito: a) per i voli di durata inferiore a quattro ore, al più tardi al momento della partenza effettiva dell’aeromobile; b) per gli altri voli, almeno quattro ore prima dell’arrivo dell’aeromobile al primo aeroporto nel territorio doganale dell’Unione.
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