Art. 105
Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto via mare
In vigore dal 28 lug 2015
Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto via mare
(, paragrafi 3 e 7, del codice)
Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via marittima, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata entro i termini indicati di seguito:
a)
per le merci containerizzate, tranne quando si applicano le lettere c) o d): almeno 24 ore prima del carico delle merci sulla nave a bordo della quale devono entrare nel territorio doganale dell’Unione;
b)
per i carichi alla rinfusa/frazionati, tranne quando si applicano le lettere c) o d): almeno quattro ore prima dell’arrivo della nave al primo porto di entrata nel territorio doganale dell’Unione;
c)
al più tardi due ore prima dell’arrivo della nave al primo porto di entrata nel territorio doganale dell’Unione in caso di merci provenienti da uno dei luoghi seguenti:
i)
Groenlandia;
ii)
Isole Faer Øer;
iii)
Islanda;
iv)
i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero e del Mar Mediterraneo;
v)
tutti i porti del Marocco;
d)
per i trasporti effettuati, tranne quando si applica la lettera c), tra un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione e i dipartimenti francesi d’oltremare, le Azzorre, Madera o le Isole Canarie, quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima dell’arrivo al primo porto di entrata nel territorio doganale dell’Unione.
Storico versioni
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