Art. 100 · Termini

Art. 100

Termini

In vigore dal 28 lug 2015
Termini (, paragrafo 3, del codice) 1.   La Commissione decide entro nove mesi dalla data di ricevimento del fascicolo di cui all', paragrafo 1, se accordare o no il rimborso o lo sgravio. 2.   Se la Commissione ha ritenuto necessario chiedere allo Stato membro elementi d’informazione complementari in conformità all’, paragrafo 5, il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato del tempo intercorrente tra la data di spedizione, da parte della Commissione, della domanda di informazioni complementari e la data del loro ricevimento. La Commissione informa della proroga la persona interessata. 3.   Se la Commissione procede ad accertamenti per poter deliberare, il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato del tempo necessario per effettuare tali accertamenti. La durata della proroga non può superare nove mesi. La Commissione comunica allo Stato membro e alla persona interessata le date di avvio e di conclusione degli accertamenti. 4.   Se la Commissione intende adottare una decisione sfavorevole di cui all’, paragrafo 1, il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato di 30 giorni.
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