Art. 10 · Deroghe al diritto a essere sentiti

Art. 10

Deroghe al diritto a essere sentiti

In vigore dal 28 lug 2015
Deroghe al diritto a essere sentiti (, paragrafo 6, secondo comma, del codice) I casi specifici in cui al richiedente non è data la possibilità di esprimere il suo punto di vista sono i seguenti: a) se la richiesta di decisione non soddisfa le condizioni stabilite all’; b) se le autorità doganali comunicano alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata che le merci non devono essere caricate in caso di traffico marittimo containerizzato e di traffico aereo; c) se la decisione riguarda una notifica al richiedente di una decisione della Commissione di cui all’, paragrafo 3, del codice; d) se un codice EORI deve essere invalidato.
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