Art. 10
Deroghe al diritto a essere sentiti
In vigore dal 28 lug 2015
Deroghe al diritto a essere sentiti
(, paragrafo 6, secondo comma, del codice)
I casi specifici in cui al richiedente non è data la possibilità di esprimere il suo punto di vista sono i seguenti:
a)
se la richiesta di decisione non soddisfa le condizioni stabilite all’;
b)
se le autorità doganali comunicano alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata che le merci non devono essere caricate in caso di traffico marittimo containerizzato e di traffico aereo;
c)
se la decisione riguarda una notifica al richiedente di una decisione della Commissione di cui all’, paragrafo 3, del codice;
d)
se un codice EORI deve essere invalidato.
Storico versioni
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