Art. 1 · Definizioni

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 28 lug 2015
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1. «misura di politica agricola»: le disposizioni relative alle attività di importazione e esportazione per i prodotti di cui all’allegato 71-02, punti 1, 2 e 3; 2. «carnet ATA»: un documento doganale internazionale di ammissione temporanea rilasciato in conformità alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul; 3. «convenzione ATA»: la convenzione doganale sul carnet ATA per l’ammissione temporanea delle merci conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961; 4. «convenzione di Istanbul»: la convenzione relativa all’ammissione temporanea conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990; 5. «bagagli»: tutte le merci trasportate, con qualsiasi mezzo, in relazione a un viaggio di una persona fisica; 6. «codice»: il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione; 7. «aeroporto dell’Unione»: qualsiasi aeroporto situato nel territorio doganale dell’Unione; 8. «porto dell’Unione»: qualsiasi porto marittimo situato nel territorio doganale dell’Unione; 9. «convenzione relativa ad un regime comune di transito»: la convenzione relativa ad un regime comune di transito (10); 10. «paese di transito comune»: qualsiasi paese diverso da uno Stato membro dell’Unione che sia parte contraente della convenzione relativa ad un regime comune di transito; 11. «paese terzo»: un paese o territorio al di fuori del territorio doganale dell’Unione; 12. «carnet CPD»: un documento doganale internazionale utilizzato per l’ammissione temporanea di mezzi di trasporto rilasciato in conformità alla convenzione di Istanbul; 13. «ufficio doganale di partenza»: l’ufficio doganale nel quale è accettata la dichiarazione doganale di vincolo delle merci a un regime di transito; 14. «ufficio doganale di destinazione»: l’ufficio doganale in cui le merci vincolate al regime di transito sono presentate per porre termine a tale regime; 15. «ufficio doganale di prima entrata»: l’ufficio doganale competente per la vigilanza doganale nel luogo in cui il mezzo di trasporto che trasporta le merci arriva nel territorio doganale dell’Unione in provenienza da un territorio situato al di fuori di esso; 16. «ufficio doganale di esportazione»: l’ufficio doganale in cui è presentata la dichiarazione di esportazione o la dichiarazione di riesportazione per merci che escono dal territorio doganale dell’Unione; 17. «ufficio doganale di vincolo»: l’ufficio doganale indicato nell’autorizzazione di regime speciale di cui all’, paragrafo 1, del codice, abilitato allo svincolo delle merci per un regime speciale; 18. «codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (codice EORI)»: un codice di identificazione, unico nel territorio doganale dell’Unione, assegnato da un’autorità doganale a un operatore economico o a un’altra persona al fine di registrarli ai fini doganali; 19. «esportatore»: a) la persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che, al momento dell’accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione; b) il privato che trasporta le merci da esportare se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso; c) negli altri casi, la persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione; 20. «principi di contabilità generalmente ammessi»: i principi che sono oggetto in un paese, e in un momento determinato, di un consenso riconosciuto o di una larga adesione di fonti che fanno testo e che determinano quali siano le risorse e gli obblighi economici da registrare all’attivo e al passivo, quali siano i cambiamenti nell’attivo e nel passivo da registrare, come dovrebbero essere valutati l’attivo, il passivo e i cambiamenti intervenuti, quali siano le informazioni da divulgare e in che modo, e quali siano i rendiconti finanziari da preparare; 21. «merci prive di carattere commerciale»: a) merci contenute in spedizioni inviate da un privato a un altro privato, se tali spedizioni: i) presentano carattere occasionale, ii) contengono esclusivamente merci riservate all’uso personale o familiare dei destinatari, che, per la loro natura o quantità, non riflettono alcun intento di carattere commerciale, iii) sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento; b) merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, se tali spedizioni: i) presentano carattere occasionale e ii) consistono esclusivamente di merci riservate all’uso personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere regalate; tali merci, per la loro natura e quantità, non devono essere tali da far ritenere che l’importazione o l’esportazione possano avere finalità commerciali; 22. «numero di riferimento principale (Master Reference Number — MRN)»: il numero di registrazione assegnato dall’autorità doganale competente alle dichiarazioni o notifiche di cui all’, punti da 9 a 14, del codice, alle operazioni TIR o alle prove della posizione doganale di merci unionali; 23. «termine per l’appuramento»: il termine entro cui le merci vincolate a un regime speciale, escluso il transito, o i prodotti trasformati devono essere vincolati a un successivo regime doganale, devono essere distrutti, devono essere portati fuori dal territorio doganale dell’Unione o devono essere assegnati all’uso finale previsto. Nel caso del perfezionamento passivo, per termine di appuramento si intende il termine entro il quale merci temporaneamente esportate possono essere reimportate nel territorio doganale dell’Unione sotto forma di prodotti trasformati e vincolate all’immissione in libera pratica, al fine di poter beneficiare dell’esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione; 24. «merci contenute in spedizioni postali»: le merci diverse dagli invii di corrispondenza, contenute in un pacchetto o pacco postale e trasportate da, o sotto la responsabilità di, un operatore postale in conformità alle disposizioni della convenzione dell’Unione postale universale, adottata il 10 luglio 1984 nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite; 25. «operatore postale»: un operatore stabilito in uno Stato membro e da esso designato per fornire servizi internazionali disciplinati dalla convenzione postale universale; 26. «invii di corrispondenza»: lettere, cartoline postali, cecogrammi e stampati non soggetti al dazio all’importazione o all’esportazione; 27. «perfezionamento passivo IM/EX»: l’importazione anticipata di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti in regime di perfezionamento passivo prima dell’esportazione delle merci che essi sostituiscono, a norma dell’, paragrafo 2, lettera d), del codice; 28. «perfezionamento passivo EX/IM»: l’esportazione di merci unionali in regime di perfezionamento passivo prima dell’importazione dei prodotti trasformati; 29. «perfezionamento attivo EX/IM»: l’esportazione anticipata di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti in regime di perfezionamento attivo prima dell’importazione delle merci che essi sostituiscono, a norma dell’, paragrafo 2, lettera c), del codice; 30. «perfezionamento attivo IM/EX»: l’importazione di merci non unionali in regime di perfezionamento attivo prima dell’esportazione dei prodotti trasformati; 31. «privato»: persone fisiche diverse dai soggetti passivi che agiscono come i soggetti definiti dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio; 32. «deposito doganale pubblico di tipo I»: un deposito doganale pubblico in cui le responsabilità di cui all’, paragrafo 1, del codice spettano al titolare dell’autorizzazione e al titolare del regime; 33. «deposito doganale pubblico di tipo II»: un deposito doganale pubblico in cui le responsabilità di cui all’, paragrafo 2, del codice spettano al titolare del regime; 34. «documento di trasporto unico»: nel contesto della posizione doganale, un documento di trasporto rilasciato in uno Stato membro per il trasporto delle merci dal punto di partenza nel territorio doganale dell’Unione al punto di destinazione in tale territorio sotto la responsabilità del trasportatore che rilascia il documento; 35. «territori fiscali speciali»: una parte del territorio doganale dell’Unione cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE; 36. «ufficio doganale di controllo»: a) nel caso del deposito temporaneo di cui al titolo IV del codice o nel caso dei regimi speciali diversi dal transito di cui al titolo VII del codice, l’ufficio doganale designato nell’autorizzazione per il controllo della custodia temporanea delle merci o del regime speciale interessato; b) nel caso della dichiarazione doganale semplificata di cui all’ del codice, dello sdoganamento centralizzato di cui all’ del codice, dell’iscrizione nelle scritture di cui all’ del codice, l’ufficio doganale designato nell’autorizzazione per il controllo del vincolo delle merci al regime doganale in questione; 37. «convenzione TIR»: la convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR conclusa a Ginevra il 14 novembre 1975; 38. «operazione TIR»: il trasporto delle merci all’interno del territorio doganale dell’Unione in conformità alla convenzione TIR; 39. «trasbordo»: il carico o lo scarico dei prodotti e delle merci presenti a bordo di un mezzo di trasporto verso un altro mezzo di trasporto; 40. «viaggiatore»: una persona fisica che a) entra temporaneamente nel territorio doganale dell’Unione e non vi risiede normalmente, o b) ritorna nel territorio doganale dell’Unione in cui ha la residenza normale dopo un temporaneo soggiorno al di fuori di tale territorio, o c) lascia temporaneamente il territorio doganale dell’Unione dove risiede normalmente, o d) lascia il territorio doganale dell’Unione dopo un soggiorno temporaneo, senza esservi residente normalmente; 41. «cascami e avanzi»: a) le merci o i prodotti classificati come cascami e avanzi secondo la nomenclatura combinata, oppure b) nel contesto del regime di uso finale o di perfezionamento attivo, le merci o i prodotti derivanti da un’operazione di trasformazione, privi di valore economico o con scarso valore economico e che non possono essere utilizzati senza ulteriore trasformazione; 42. «paletta»: un dispositivo sul cui ripiano può essere assemblato un quantitativo di merci in modo da costituire un’unità di carico ai fini del trasporto, della movimentazione o dell’accatastamento con l’impiego di apparecchi meccanici. Tale dispositivo è costituito da due ripiani collegati fra loro da traverse o da un singolo ripiano che poggia su piedi; la sua altezza totale è per quanto possibile ridotta, pur permettendone la movimentazione mediante carrelli elevatori a forca o transpalette; può essere munito o no di sovrastruttura; 43. «nave officina unionale»: una nave immatricolata in una parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale dell’Unione, che batte bandiera di uno Stato membro e che non effettua la cattura ma che effettua il trattamento a bordo dei prodotti della pesca marittima; 44. «nave da pesca unionale»: una nave immatricolata in una parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale dell’Unione, che batte bandiera di uno Stato membro e che effettua la cattura dei prodotti della pesca marittima e, eventualmente, il loro trattamento a bordo; 45. «servizio regolare di trasporto marittimo»: un servizio che trasporta merci in imbarcazioni che collegano solamente porti dell’Unione e non provengono, non sono dirette o non fanno scalo in nessun punto al di fuori del territorio doganale dell’Unione né in nessun punto di una zona franca di un porto dell’Unione.
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