Art. 1 · Oggetto

Art. 1

Oggetto

In vigore dal 28 lug 2015
Oggetto Il presente regolamento stabilisce norme: a) per fornire una formulazione più precisa delle definizioni di «operazioni infragruppo» e «concentrazione dei rischi» di cui all', punti (18) e (19), della direttiva 2002/87/CE, fissando i criteri per appurarne la significatività; b) per coordinare le disposizioni adottate a norma degli articoli 7 e 8 e dell'allegato II della direttiva 2002/87/CE per quanto riguarda: i) le informazioni che le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista devono trasmettere al coordinatore e alle altre autorità competenti rilevanti ai fini della valutazione complessiva delle concentrazioni dei rischi e delle operazioni infragruppo sotto il profilo della vigilanza; ii) la metodologia cui il coordinatore e le autorità competenti rilevanti devono attenersi per individuare i tipi di concentrazioni significative dei rischi e di operazioni infragruppo significative; iii) le misure di vigilanza che le autorità competenti devono applicare a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/87/CE.
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