Art. 9 · Adozione di termini e condizioni o metodologie

Art. 9

Adozione di termini e condizioni o metodologie

In vigore dal 24 lug 2015
Adozione di termini e condizioni o metodologie 1.   I TSO e i NEMO elaborano i termini e le condizioni o le metodologie richiesti dal presente regolamento e li presentano per approvazione alle competenti autorità di regolamentazione entro le rispettive scadenze stabilite dal presente regolamento. I TSO e i NEMO partecipanti collaborano strettamente qualora sia necessario elaborare e concordare una proposta di termini e condizioni o metodologie in forza del presente regolamento fra più TSO o NEMO. I TSO, con l'assistenza dell'ENTSO-E, e tutti i NEMO informano regolarmente le competenti autorità di regolamentazione e l'Agenzia dei progressi nell'elaborazione di tali termini e condizioni o metodologie. 2.   I TSO o i NEMO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie a norma dell', paragrafo 6, decidono a maggioranza qualificata se non è possibile raggiungere un consenso. La maggioranza qualificata è raggiunta in seno a ciascuna delle rispettive classi di voto dei TSO e dei NEMO. Una maggioranza qualificata per proposte a norma dell', paragrafo 6, esige una maggioranza di: a) TSO o NEMO che rappresentino almeno il 55 % degli Stati membri e b) TSO o NEMO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell'Unione. Una minoranza di blocco per le decisioni a norma dell', paragrafo 6, deve includere TSO o NEMO che rappresentino almeno quattro Stati membri; in caso contrario si riterrà raggiunta la maggioranza qualificata. Per quanto attiene alle decisioni dei TSO a norma dell', paragrafo 6, si attribuisce un voto per Stato membro. Se per il territorio di uno Stato membro esistono più TSO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i TSO. Per quanto attiene alle decisioni dei NEMO a norma dell', paragrafo 6, si attribuisce un voto per Stato membro. Ogni NEMO dispone di un numero di voti pari al numero di Stati membri in cui è nominato. Se sul territorio di uno Stato membro sono nominati più NEMO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i NEMO, tenendo conto dei rispettivi volumi in termini di energia elettrica scambiati nello Stato membro in questione durante il precedente esercizio finanziario. 3.   Fatta eccezione per l', paragrafo 1, l', l', paragrafo 1, l' e l', paragrafo 1, i TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie a norma dell', paragrafo 7, decidono a maggioranza qualificata se non è possibile raggiungere un consenso e se le regioni interessate sono composte di più di cinque Stati membri. La maggioranza qualificata è raggiunta in seno a ciascuna delle rispettive classi di voto dei TSO e dei NEMO. Una maggioranza qualificata per proposte a norma dell', paragrafo 7, esige una maggioranza di: a) TSO che rappresentino almeno il 72 % degli Stati membri interessati e b) TSO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione della regione interessata. Una minoranza di blocco per le decisioni a norma dell', paragrafo 7, deve includere almeno il numero minimo di TSO che rappresentano più del 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, oltre ai TSO che rappresentano almeno un altro Stato membro interessato; in caso contrario si riterrà raggiunta la maggioranza qualificata. I TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie a norma dell', paragrafo 7, relativamente alle regioni composte da non più di cinque Stati membri decidono consensualmente. Per quanto attiene alle decisioni dei TSO a norma dell', paragrafo 7, si attribuisce un voto per Stato membro. Se per il territorio di uno Stato membro esistono più TSO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i TSO. I NEMO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie a norma dell', paragrafo 7, decidono consensualmente. 4.   Se i TSO o i NEMO non presentano entro la scadenza fissata dal presente regolamento una proposta di termini e condizioni o metodologie alle autorità nazionali di regolamentazione, essi trasmettono a queste ultime e all'Agenzia i pertinenti progetti di proposta di termini e condizioni o metodologie, illustrando i motivi che hanno impedito di raggiungere un accordo. L'Agenzia informa la Commissione e, in collaborazione con le competenti autorità di regolamentazione e su richiesta della Commissione, indaga sui motivi dell'inadempienza e ne informa la Commissione. La Commissione adotta le misure appropriate per consentire l'adozione dei termini e delle condizioni o delle metodologie necessari entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni dell'Agenzia. 5.   Ogni autorità di regolamentazione approva i termini e le condizioni o le metodologie usati per calcolare o stabilire il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero elaborato dai TSO e dai NEMO. Tali autorità sono responsabili dell'approvazione dei termini e condizioni o delle metodologie di cui ai paragrafi 6, 7 e 8. 6.   Le proposte di termini e condizioni o di metodologie elencate di seguito sono subordinate all'approvazione di tutte le autorità di regolamentazione: a) il piano relativo all'esecuzione congiunta delle funzioni di MCO, conformemente all', paragrafo 3; b) le regioni di calcolo della capacità conformemente all', paragrafo 1; c) la metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico, conformemente all', paragrafo 1; d) la metodologia del modello comune di rete, conformemente all', paragrafo 1; e) la proposta di metodologia armonizzata di calcolo della capacità conformemente all', paragrafo 4; f) la metodologia di riserva, conformemente all', paragrafo 3; g) l'algoritmo presentato dai NEMO, conformemente all', paragrafo 5, compresi gli insiemi di requisiti dei TSO e dei NEMO per l'elaborazione dell'algoritmo, conformemente all', paragrafo 1; h) i prodotti che possono essere presi in considerazione dai NEMO nel processo di coupling unico del giorno prima e di coupling infragiornaliero, conformemente agli ; i) i prezzi massimi e minimi, conformemente all', paragrafo 1, e all', paragrafo 2; j) la metodologia di determinazione del prezzo della capacità infragiornaliera da elaborare conformemente all', paragrafo 1; k) gli orari di apertura e di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale a norma dell', paragrafo 1; l) il termine per l'irrevocabilità del giorno prima, conformemente all'; m) la metodologia di distribuzione delle rendite di congestione, conformemente all', paragrafo 1. 7.   Le proposte di termini e condizioni o di metodologie elencate di seguito sono subordinate all'approvazione di tutte le autorità di regolamentazione della regione interessata: a) la metodologia comune di calcolo della capacità conformemente all', paragrafo 2; b) le decisioni relative all'introduzione e al rinvio del calcolo della capacità basato sul flusso, conformemente all', paragrafi da 2 a 6, nonché alle esenzioni a norma dell', paragrafo 7; c) la metodologia per il ridispacciamento coordinato e gli scambi in controflusso, conformemente all', paragrafo 1; d) le metodologie comuni per calcolare gli scambi programmati, conformemente all', paragrafo 1 e all', paragrafo 1; e) le procedure alternative, conformemente all'; f) le aste regionali complementari, conformemente all', paragrafo 1; g) le condizioni per le disposizioni relative all'allocazione esplicita, conformemente all', paragrafo 2; h) la metodologia di ripartizione dei costi del ridispacciamento o degli scambi in controflusso, conformemente all', paragrafo 1. 8.   I termini e le condizioni o le metodologie elencati di seguito sono subordinati all'approvazione individuale di ogni autorità di regolamentazione o altra autorità competente degli Stati membri interessati: a) se del caso, la nomina, la revoca o la sospensione della nomina dei NEMO a norma dell', paragrafi 2, 8 e 9; b) se del caso, le tariffe o le metodologie utilizzate per il calcolo delle tariffe dei NEMO relative alle negoziazioni sui mercati del giorno prima e infragiornaliero, conformemente all', paragrafo 1; c) le proposte dei singoli TSO finalizzate al riesame della configurazione delle zone di offerta, conformemente all', paragrafo 1, lettera d); d) se del caso, la proposta di allocazione della capacità interzonale e altri accordi a norma degli articoli45 e 57; e) i costi associati all'allocazione della capacità e alla gestione della congestione conformemente agli articoli da 75 a 79; f) se del caso, la ripartizione dei costi regionali del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero conformemente all', paragrafo 4. 9.   La proposta di termini e condizioni o metodologie include una proposta di calendario per la relativa attuazione e una descrizione dell'impatto previsto sugli obiettivi del presente regolamento. Le proposte di termini e condizioni o metodologie subordinate all'approvazione di diverse o di tutte le autorità di regolamentazione sono presentate all'Agenzia contemporaneamente alla presentazione alle autorità di regolamentazione. Su richiesta delle competenti autorità di regolamentazione, entro tre mesi l'Agenzia emette un parere sulle proposte di termini e condizioni o metodologie. 10.   Se l'approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie richiede una decisione da parte di più autorità di regolamentazione, queste si consultano e collaborano strettamente al fine di pervenire a un accordo. Se del caso, le competenti autorità di regolamentazione tengono in considerazione il parere dell'Agenzia. Le autorità di regolamentazione adottano le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati di cui ai paragrafi 6, 7 e 8 entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte dell'autorità di regolamentazione o, se del caso, dell'ultima autorità di regolamentazione interessata. 11.   Qualora le autorità di regolamentazione non siano state in grado di pervenire a un accordo entro i termini di cui al paragrafo 10 o su loro richiesta congiunta, entro sei mesi l'Agenzia adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009. 12.   Qualora una o più autorità di regolamentazione richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie presentati conformemente ai paragrafi 6, 7 e 8, entro due mesi dalla richiesta delle autorità di regolamentazione i TSO e i NEMO interessati presentano ai fini dell'approvazione una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie. Le competenti autorità di regolamentazione decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie modificati entro due mesi dalla loro presentazione. Qualora le competenti autorità di regolamentazione non siano state in grado di addivenire a un accordo sui termini e le condizioni o le metodologie, a norma dei paragrafi 6 e 7, entro due mesi o su loro richiesta congiunta, entro sei mesi l'Agenzia adotta una decisione relativa alle modifiche dei termini e delle condizioni o delle metodologie, conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009. Se i TSO o i NEMO interessati non presentano una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie, si applica la procedura stabilita al paragrafo 4 del presente articolo. 13.   I TSO o i NEMO responsabili di elaborare una proposta di termini e condizioni o metodologie o le autorità di regolamentazione responsabili della loro adozione conformemente ai paragrafi 6, 7 e 8 possono chiedere una modifica di tali termini e condizioni o metodologie. Le proposte di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie sono sottoposte a consultazione conformemente alla procedura stabilita all' e approvate conformemente alla procedura stabilita al presente articolo. 14.   I TSO e i NEMO responsabili di stabilire i termini e le condizioni o le metodologie a norma del presente regolamento li pubblicano su Internet, previa approvazione da parte delle competenti autorità di regolamentazione o, se tale approvazione non è richiesta, dopo averli stabiliti, eccetto nei casi in cui dette informazioni sono considerate riservate a norma dell'.
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