Art. 83 · Disposizioni transitorie per l'Irlanda e l'Irlanda del Nord

Art. 83

Disposizioni transitorie per l'Irlanda e l'Irlanda del Nord

In vigore dal 24 lug 2015
Disposizioni transitorie per l'Irlanda e l'Irlanda del Nord 1.   Fatta eccezione per gli e la partecipazione all'elaborazione di termini e condizioni o metodologie, per cui si applicano i rispettivi termini, quanto prescritto dal presente regolamento non si applica in Irlanda e in Irlanda del Nord fino al 31 dicembre 2017. 2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 dicembre 2017, l'Irlanda e l'Irlanda del Nord attuano accordi preparatori transitori. Tali accordi: a) agevolano la transizione verso la piena attuazione e la piena conformità con il presente regolamento e includono tutte le misure preparatorie necessarie per la piena attuazione e la piena conformità con il presente regolamento entro il 31 dicembre 2017; b) garantiscono un grado ragionevole di integrazione con i mercati delle giurisdizioni limitrofe; c) disciplinano almeno: i) l'allocazione di capacità di interconnessione in un'asta esplicita del giorno prima e in almeno due aste infragiornaliere implicite; ii) la designazione congiunta di capacità di interconnessione e di energia nell'orizzonte temporale del mercato del giorno prima; iii) l'applicazione dell'obbligo di utilizzo pena la perdita definitiva («use-it-or-lose-it») o di vendita («use-it-or-sell-it»), come specificato all'allegato I, punto 2.5, del regolamento (CE) n. 714/2009, alla capacità non fruita nell'orizzonte temporale del mercato del giorno prima; d) garantiscono una determinazione del prezzo equa e non discriminatoria della capacità di interconnessione nelle aste infragiornaliere implicite; e) istituiscono un meccanismo di compensazione equo, trasparente e non discriminatorio per garantire l'irrevocabilità; f) stabiliscono una tabella di marcia dettagliata, approvata dalle autorità di regolamentazione per l'Irlanda e l'Irlanda del Nord, comprensiva delle tappe per realizzare la piena attuazione del presente regolamento nonché la conformità ad esso; g) sono subordinati a un processo di consultazione che coinvolge tutte le parti interessate e tengono nella massima considerazione gli esiti della stessa; h) sono giustificati sulla base di un'analisi costi-benefici; i) non incidono indebitamente su altre giurisdizioni. 3.   Le autorità di regolamentazione dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord comunicano all'Agenzia, con cadenza almeno trimestrale o su richiesta della stessa Agenzia, le eventuali informazioni necessarie per valutare gli accordi transitori relativi al mercato dell'energia elettrica sull'isola d'Irlanda e i progressi verso la realizzazione della piena attuazione del presente regolamento nonché della conformità ad esso.
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