Art. 80 · Ripartizione dei costi fra NEMO e TSO nei diversi Stati membri

Art. 80

Ripartizione dei costi fra NEMO e TSO nei diversi Stati membri

In vigore dal 24 lug 2015
Ripartizione dei costi fra NEMO e TSO nei diversi Stati membri 1.   Tutti i NEMO e i TSO interessati trasmettono alle autorità di regolamentazione una relazione annuale nella quale sono illustrati in dettaglio i costi di istituzione, modifica e gestione del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero. Tale relazione è pubblicata dall'Agenzia tenendo conto delle informazioni commerciali sensibili. I costi direttamente connessi al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero sono chiaramente e distintamente identificati e verificabili. La relazione illustra inoltre in modo particolareggiato il contributo dei TSO ai costi sostenuti dai NEMO a norma dell', paragrafo 2. 2.   I costi di cui al paragrafo 1 sono così ripartiti: a) costi comuni derivanti dalle attività coordinate di tutti i NEMO o TSO che partecipano al coupling unico del giorno prima e al coupling infragiornaliero; b) costi regionali derivanti dalle attività dei NEMO o dei TSO che collaborano in una data regione; c) costi nazionali derivanti dalle attività dei NEMO o dei TSO in un dato Stato membro. 3.   I costi comuni di cui al paragrafo 2, lettera a), sono ripartiti fra i TSO e i NEMO negli Stati membri e nei paesi terzi che partecipano al coupling unico del giorno prima e al coupling infragiornaliero. Per calcolare l'importo che sono tenuti a versare i TSO e i NEMO di ogni Stato membro e, se del caso, dei paesi terzi, un ottavo dei costi comuni è suddiviso equamente fra ogni Stato membro e paese terzo, cinque ottavi sono suddivisi fra ogni Stato membro e paese terzo in modo proporzionale al loro consumo e due ottavi sono suddivisi equamente fra i NEMO partecipanti. Per tener conto dei cambiamenti a livello dei costi comuni o a livello dei TSO e dei NEMO che partecipano, il calcolo dei costi comuni è adeguato con cadenza regolare. 4.   I NEMO e i TSO che cooperano in una data regione concordano una proposta per la ripartizione dei costi regionali a norma del paragrafo 2, lettera b). La proposta è quindi approvata individualmente dalle autorità nazionali competenti di ciascuno degli Stati membri della regione. I NEMO e i TSO che cooperano in una data regione possono in alternativa avvalersi degli accordi per la ripartizione dei costi di cui al paragrafo 3. 5.   I principi di ripartizione dei costi si applicano ai costi sostenuti a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Questa disposizione lascia impregiudicate le soluzioni esistenti utilizzate per lo sviluppo del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero e i costi sostenuti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono ripartiti fra i NEMO e i TSO in base agli accordi vigenti che disciplinano tali soluzioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:1222:oj#art-80