Art. 79 · Costi per garantire l'irrevocabilità

Art. 79

Costi per garantire l'irrevocabilità

In vigore dal 24 lug 2015
Costi per garantire l'irrevocabilità I costi intesi a garantire l'irrevocabilità a norma dell', paragrafo 2, e dell' sono sostenuti dai pertinenti TSO, nella misura del possibile a norma dell', paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 714/2009. Tali costi includono i costi dei meccanismi di compensazione associati alla garanzia dell'irrevocabilità delle capacità interzonali nonché i costi di ridispacciamento, scambi in controflusso e squilibri associati alla compensazione degli operatori del mercato.
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