Art. 73 · Metodologia di distribuzione delle rendite di congestione

Art. 73

Metodologia di distribuzione delle rendite di congestione

In vigore dal 24 lug 2015
Metodologia di distribuzione delle rendite di congestione 1.   Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i TSO elaborano una proposta relativa a una metodologia per distribuire le rendite di congestione. 2.   La metodologia elaborata a norma del paragrafo 1: a) agevola il funzionamento e lo sviluppo efficienti a lungo termine del sistema di trasmissione dell'energia elettrica nonché il funzionamento efficiente del mercato dell'energia elettrica dell'Unione; b) soddisfa i principi generali della gestione della congestione di cui all' del regolamento (CE) n. 714/2009; c) consente una pianificazione finanziaria ragionevole; d) è compatibile fra i diversi orizzonti temporali; e) istituisce accordi intesi a ripartire le rendite di congestione derivanti dalle attività di trasmissione condotte da soggetti diversi dai TSO. 3.   I TSO distribuiscono le rendite di congestione conformemente alla metodologia stabilita al paragrafo 1 non appena ciò sia ragionevolmente possibile ed entro una settimana dal trasferimento delle rendite di congestione di cui all', paragrafo 8.
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