Art. 72 · Irrevocabilità in caso di forza maggiore o in situazioni di emergenza

Art. 72

Irrevocabilità in caso di forza maggiore o in situazioni di emergenza

In vigore dal 24 lug 2015
Irrevocabilità in caso di forza maggiore o in situazioni di emergenza 1.   In caso di forza maggiore o in una situazione di emergenza di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 714/2009, in cui il TSO è tenuto ad agire rapidamente e il ridispacciamento o gli scambi in controflusso non sono possibili, ogni TSO ha il diritto di ridurre la capacità interzonale allocata. In tutti i casi la riduzione è effettuata in modo coordinato previo contatto con tutti i TSO direttamente interessati. 2.   Il TSO che invoca la forza maggiore o una situazione di emergenza pubblica un avviso in cui spiega la natura della forza maggiore o della situazione di emergenza nonché la probabile durata. Tale avviso è comunicato agli operatori del mercato interessati attraverso i NEMO. Se la capacità è allocata esplicitamente agli operatori del mercato, il TSO che invoca la forza maggiore o una situazione di emergenza ne invia notifica direttamente alle parti contrattuali che detengono la capacità interzonale per il pertinente orizzonte temporale del mercato. 3.   Se la capacità allocata è ridotta per cause di forza maggiore o per una situazione di emergenza invocata da un TSO, quest'ultimo fornisce un rimborso o una compensazione per il periodo della forza maggiore o della situazione di emergenza, conformemente ai seguenti criteri: a) in caso di allocazione implicita, le controparti centrali o gli shipping agent non derivano un danno o un beneficio finanziario da eventuali squilibri dovuti a tale riduzione; b) in caso di forza maggiore, se la capacità è allocata per mezzo dell'allocazione esplicita, gli operatori del mercato hanno diritto al rimborso del prezzo corrisposto per la capacità durante il processo di allocazione esplicita; c) in caso di situazione di emergenza, se la capacità è allocata per mezzo dell'allocazione esplicita, gli operatori del mercato hanno diritto a un compenso pari alla differenza di prezzo dei mercati pertinenti fra le zone di offerta interessate nell'orizzonte temporale in questione oppure d) in caso di situazione di emergenza, se la capacità è allocata per mezzo dell'allocazione esplicita, ma il prezzo della zona di offerta non è calcolato in almeno una delle due pertinenti zone di offerta nell'orizzonte temporale in questione, gli operatori del mercato hanno diritto al rimborso del prezzo corrisposto per la capacità durante il processo di allocazione esplicita. 4.   Il TSO che invoca la forza maggiore o una situazione di emergenza è tenuto a limitare le conseguenze e la durata della situazione di forza maggiore o di emergenza. 5.   Se uno Stato membro ha così disposto, su richiesta del TSO interessato l'autorità nazionale di regolamentazione valuta se un evento possa essere ritenuto forza maggiore.
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