Art. 5 · Nomina dei NEMO in caso di monopolio nazionale legale dei servizi di negoziazione

Art. 5

Nomina dei NEMO in caso di monopolio nazionale legale dei servizi di negoziazione

In vigore dal 24 lug 2015
Nomina dei NEMO in caso di monopolio nazionale legale dei servizi di negoziazione 1.   Se al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento in uno Stato membro o in una zona di offerta dello Stato membro esiste già un monopolio nazionale legale per i servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri, che esclude la nomina di più di un NEMO, lo Stato membro interessato ne invia notifica alla Commissione entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e può rifiutare la nomina di più di un NEMO per zona di offerta. Se vi sono diversi candidati alla nomina di NEMO unico, lo Stato membro in questione nomina il candidato che soddisfa al meglio i criteri di cui all'. Se uno Stato membro rifiuta la nomina di più NEMO per zona di offerta, la competente autorità nazionale stabilisce o approva i corrispettivi dei NEMO per la compravendita sul mercato del giorno prima e su quello infragiornaliero, con un anticipo sufficiente rispetto alla loro entrata in vigore, o ne specifica le metodologie di calcolo. Secondo quanto stabilito dall', paragrafo 6, lo Stato membro interessato può altresì rifiutare i servizi di negoziazione transfrontalieri di un NEMO nominato in un altro Stato membro; tuttavia la protezione delle borse elettriche esistenti in tale Stato membro da svantaggi economici derivanti dalla concorrenza non è un motivo di rifiuto valido. 2.   Ai fini del presente regolamento, un monopolio nazionale legale esiste ove la legge nazionale disponga esplicitamente che in uno Stato membro o in una zona di offerta di uno Stato membro non più di un'entità possa effettuare servizi di negoziazione infragiornalieri e del giorno prima. 3.   Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione, a norma dell' del regolamento (CE) n. 714/2009, trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo sviluppo del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero negli Stati membri, ponendo l'accento in modo particolare sullo sviluppo della concorrenza fra NEMO. In base a detta relazione e se ritiene che non sussista l'esigenza di mantenere i monopoli legali nazionali o se il persistente rifiuto di uno Stato membro di consentire i servizi di negoziazione transfrontalieri di un NEMO nominato in un altro Stato membro, la Commissione può ritenere opportuno adottare adeguate misure legislative o di altra natura al fine di incrementare ulteriormente la concorrenza e gli scambi commerciali fra gli Stati membri e al loro interno. Nella relazione la Commissione include altresì una valutazione della governance del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero istituiti dal presente regolamento, insistendo sulla trasparenza delle funzioni di MCO svolte congiuntamente dai NEMO. In base a detta relazione e se ritiene che lo svolgimento della funzione monopolistica di MCO e di altre mansioni di NEMO costituisca un'ambiguità, la Commissione può ritenere opportuno adottare adeguate misure legislative o di altra natura al fine di incrementare ulteriormente la trasparenza e il funzionamento efficiente del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero.
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