Art. 48
Comunicazione dei risultati
In vigore dal 24 lug 2015
Comunicazione dei risultati
1. Entro i termini specificati da tutti i TSO nelle disposizioni di cui all', paragrafo 1, lettera a), tutti i NEMO che espletano funzioni di MCO comunicano i risultati del coupling unico del giorno prima:
a)
a tutti i TSO, a tutti i responsabili del calcolo coordinato della capacità e a tutti i NEMO, per i risultati di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b);
b)
a tutti i NEMO, per i risultati di cui all', paragrafo 2, lettera c).
2. Ciascun TSO si accerta che i risultati dell'algoritmo di price coupling per il coupling unico del giorno prima di cui all', paragrafo 2, lettera b), siano stati calcolati nel rispetto dei vincoli di allocazione e tenendo conto della capacità interzonale convalidata.
3. Ciascun NEMO si accerta che i risultati dell'algoritmo di price coupling per il coupling unico del giorno prima di cui all', paragrafo 2, lettera c), siano stati calcolati nel rispetto degli ordini.
4. Ciascun NEMO informa senza ritardi ingiustificati gli operatori del mercato dello stato di esecuzione dei loro ordini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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