Art. 46 · Comunicazione dei dati di immissione

Art. 46

Comunicazione dei dati di immissione

In vigore dal 24 lug 2015
Comunicazione dei dati di immissione 1.   Ciascun responsabile del calcolo coordinato della capacità garantisce che la capacità interzonale e i vincoli di allocazione siano comunicati tempestivamente ai NEMO interessati per assicurare la pubblicazione sul mercato della capacità interzonale e dei vincoli di allocazione entro le ore 11, ora del mercato del giorno prima. 2.   Se un responsabile del calcolo coordinato della capacità non è in grado di comunicare la capacità interzonale e i vincoli di allocazione un'ora prima dell'orario di chiusura del mercato del giorno prima, detto responsabile del calcolo coordinato della capacità ne dà notifica ai NEMO interessati. Questi ultimi pubblicano immediatamente una notifica destinata agli operatori del mercato. In questi casi la capacità interzonale e i vincoli di allocazione sono comunicati dal responsabile del calcolo coordinato della capacità entro 30 minuti dall'orario di chiusura del mercato del giorno prima.
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