Art. 44 · Adozione delle procedure alternative

Art. 44

Adozione delle procedure alternative

In vigore dal 24 lug 2015
Adozione delle procedure alternative Entro sedici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ogni TSO, in coordinamento con tutti gli altri TSO della regione di calcolo della capacità, elabora una proposta relativa a procedure alternative solide e tempestive per assicurare un'allocazione della capacità efficiente, trasparente e non discriminatoria qualora il processo di coupling unico del giorno prima non sia in grado di produrre risultati. La proposta per la definizione di procedure alternative è subordinata a una consultazione, secondo quanto disposto dall'.
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