Art. 40 · Prodotti ammessi

Art. 40

Prodotti ammessi

In vigore dal 24 lug 2015
Prodotti ammessi 1.   Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i NEMO presentano una proposta comune sui prodotti suscettibili di essere presi in considerazione nel coupling unico del giorno prima. I NEMO garantiscono che gli ordini derivanti da tali prodotti sottoposti all'algoritmo di price coupling siano espressi in euro e facciano riferimento al periodo di mercato. 2.   Tutti i NEMO garantiscono che l'algoritmo di price coupling sia in grado di gestire gli ordini derivanti da tali prodotti che interessano un singolo periodo rilevante di mercato e più periodi rilevanti di mercato. 3.   Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente con cadenza biennale, tutti i NEMO consultano, conformemente all': a) gli operatori del mercato, per accertarsi che i prodotti disponibili soddisfino le loro esigenze; b) tutti i TSO, per accertarsi che i prodotti rispondano pienamente ai criteri di sicurezza operativa; c) tutte le autorità di regolamentazione, per accertarsi che i prodotti disponibili siano conformi agli obiettivi del presente regolamento. 4.   Se del caso, tutti i NEMO modificano i prodotti conformemente agli esiti della consultazione di cui al paragrafo 3.
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