Art. 4 · Nomina e revoca dei NEMO

Art. 4

Nomina e revoca dei NEMO

In vigore dal 24 lug 2015
Nomina e revoca dei NEMO 1.   Ogni Stato membro connesso elettricamente a una zona di offerta di un altro Stato membro garantisce che entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento siano nominati uno o più NEMO per eseguire il coupling unico del giorno prima e/o infragiornaliero. A tal fine i gestori di mercato nazionali e non nazionali possono essere invitati a presentare la candidatura alla nomina di NEMO. 2.   Ogni Stato membro interessato garantisce la nomina di almeno un NEMO in ogni zona di offerta del proprio territorio. I NEMO sono nominati per un periodo iniziale di quattro anni. Fatta eccezione per i casi in cui si applica l', paragrafo 1, gli Stati membri accettano con cadenza almeno annuale le domande di nomina. 3.   Salvo diversamente disposto dagli Stati membri, le autorità di regolamentazione sono le autorità responsabili della nomina dei NEMO nonché del monitoraggio della conformità ai criteri di nomina e, nel caso dei monopoli legali nazionali, dell'approvazione dei corrispettivi dei NEMO o della metodologia per il calcolo di queste. Gli Stati membri possono incaricare autorità diverse dalle autorità di regolamentazione ai fini della nomina. In tal caso gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente per la nomina abbia gli stessi diritti e obblighi delle autorità di regolamentazione onde svolgere in modo efficace le proprie mansioni. 4.   L'autorità competente per la nomina accerta che i candidati NEMO soddisfino i criteri di cui all'. Tali criteri si applicano indipendentemente dal fatto che siano nominati uno o più NEMO. Nella decisione di nomina dei NEMO si evita ogni forma di discriminazione, in particolare fra candidati nazionali e non nazionali. Qualora l'autorità competente per la nomina non sia l'autorità di regolamentazione, quest'ultima esprime un parere relativo alla misura in cui il candidato alla nomina soddisfa i criteri di nomina di cui all'. Le nomine dei NEMO sono rifiutate solo se i criteri di nomina di cui all' non sono soddisfatti o non sono conformi all', paragrafo 1. 5.   Un NEMO nominato in uno Stato membro ha la facoltà di proporre servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri con esecuzione in un altro Stato membro. Le regole di negoziazione in quest'ultimo Stato membro si applicano senza procedere alla nomina di NEMO per tale Stato membro. Le autorità competenti per la nomina monitorano tutti i NEMO che effettuano il coupling unico del giorno prima e/o il coupling infragiornaliero nel rispettivo Stato membro. A norma dell' del regolamento (CE) n. 714/2009, le autorità competenti per la nomina garantiscono il rispetto di detto regolamento da parte di tutti i NEMO che effettuano il coupling unico del giorno prima e/o il coupling infragiornaliero nel rispettivo Stato membro, indipendentemente dal luogo in cui sono stati nominati. Le autorità incaricate della nomina dei NEMO, del loro monitoraggio e dell'applicazione delle regole si scambiano tutte le informazioni necessarie a una supervisione efficiente delle attività dei NEMO. Un NEMO nominato è tenuto a notificare all'autorità competente per la nomina di un altro Stato membro se propone di effettuare il coupling unico del giorno prima o infragiornaliero in tale Stato membro due mesi prima di iniziare l'operazione. 6.   In deroga al paragrafo 5 del presente articolo, uno Stato membro può rifiutare i servizi di negoziazione di un NEMO nominato in un altro Stato membro se: a) esiste un monopolio nazionale legale per i servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri nello Stato membro o nella zona di offerta dello Stato membro in cui avviene la consegna, a norma dell', paragrafo 1, oppure b) lo Stato membro in cui avviene la consegna può determinare che esistono ostacoli tecnici alla consegna in detto Stato membro di energia elettrica acquistata sui mercati del giorno prima e infragiornaliero attraverso i NEMO nominati in un altro Stato membro in relazione all'esigenza di garantire la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento mantenendo nel contempo la sicurezza operativa oppure c) le regole di negoziazione nello Stato membro di consegna non sono compatibili con la consegna in detto Stato membro di energia elettrica acquistata sulla base dei servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri erogati da un NEMO nominato in un altro Stato membro oppure d) il NEMO è un monopolio legale nazionale ai sensi dell' nello Stato membro in cui è nominato. 7.   In caso di decisione di rifiutare i servizi di negoziazione del giorno prima o infragiornalieri con consegna in un altro Stato membro, lo Stato membro di consegna notifica la propria decisione al NEMO e all'autorità competente per la nomina dello Stato membro in cui il NEMO è nominato, nonché all'Agenzia e alla Commissione. Il rifiuto è debitamente motivato. Nei casi delineati al paragrafo 6, lettere b) e c), la decisione di rifiutare i servizi di negoziazione con consegna in un altro Stato membro stabilisce anche come ed entro quando gli ostacoli tecnici alla negoziazione possono essere superati o le regole di negoziazione nazionali possono essere rese compatibili con i servizi di negoziazione con consegna in un altro Stato membro. L'autorità dello Stato membro competente per la nomina che rifiuta i servizi di negoziazione indaga sulla decisione e pubblica un parere in merito al modo in cui eliminare gli ostacoli o rendere compatibili i servizi di negoziazione e le regole di negoziazione. 8.   Lo Stato membro in cui è stato nominato il NEMO garantisce la revoca della nomina qualora un NEMO non sia in grado di continuare a soddisfare i criteri di cui all' e non sia in grado di ripristinare la conformità entro sei mesi dalla notifica di inadempienza da parte dell'autorità competente per la nomina. Se l'autorità di regolamentazione non è competente per la nomina e il monitoraggio, essa è consultata in merito alla revoca. Contemporaneamente alla notifica al NEMO, l'autorità competente per la nomina notifica l'inadempienza anche all'autorità competente per la nomina dell'altro Stato membro in cui il NEMO è attivo. 9.   Se l'autorità competente per la nomina di uno Stato membro ritiene che un NEMO attivo ma non nominato nel suo paese sia inadempiente per quanto attiene ai criteri di cui all' in merito alle attività svolte in tale paese, è tenuta a notificare l'inadempienza al NEMO. Se il NEMO non ripristina la conformità entro tre mesi dalla notifica, l'autorità competente per la nomina può sospendere il diritto di proporre servizi di negoziazione infragiornalieri e del giorno prima in tale Stato membro fino al ripristino della conformità. L'autorità competente per la nomina invia la notifica all'autorità competente per la nomina dello Stato membro in cui il NEMO è nominato, all'Agenzia e alla Commissione. 10.   L'autorità competente per la nomina informa l'Agenzia della nomina e della revoca dei NEMO. L'Agenzia cura sul proprio sito web un elenco dei NEMO nominati, il loro stato e il luogo ove essi sono attivi.
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