Art. 33
Criteri di riesame delle configurazioni delle zone di offerta
In vigore dal 24 lug 2015
Criteri di riesame delle configurazioni delle zone di offerta
1. Nell'effettuare il riesame della configurazione delle zone di offerta di cui all', sono tenuti in considerazione almeno i seguenti criteri:
a)
per quanto attiene alla sicurezza della rete:
i)
la capacità delle configurazioni della zone di offerta di garantire la sicurezza operativa e la sicurezza dell'approvvigionamento;
ii)
il grado di incertezza nel calcolo della capacità interzonale;
b)
per quanto attiene all'efficienza complessiva del mercato:
i)
l'eventuale aumento o diminuzione dell'efficienza economica derivante dal cambiamento;
ii)
l'efficienza del mercato, compreso almeno il costo per garantire l'irrevocabilità della capacità, la liquidità del mercato, la concentrazione del mercato e il potere di mercato, l'agevolazione della concorrenza effettiva, i segnali di prezzo per la costruzione delle infrastrutture, l'accuratezza e la robustezza dei segnali di prezzo;
iii)
i costi di transazione e di transizione, compresi i costi per modificare gli obblighi contrattuali vigenti sostenuti dagli operatori del mercato, dai NEMO e dai TSO;
iv)
i costi della costruzione di nuove infrastrutture suscettibili di alleviare la congestione esistente;
v)
l'esigenza di garantire un risultato di mercato fattibile senza un ricorso massiccio a contromisure economicamente inefficienti;
vi)
eventuali ricadute negative delle transazioni interne su altre zone di offerta, per garantire la conformità a quanto prescritto all'allegato I, punto 1.7, del regolamento (CE) n. 714/2009;
vii)
l'impatto sul funzionamento e sull'efficienza dei meccanismi di bilanciamento e dei processi di regolazione degli squilibri;
c)
per quanto attiene alla stabilità e alla robustezza delle zone di offerta:
i)
la necessità che le zone di offerta siano sufficientemente stabili e robuste nel tempo;
ii)
la necessità che le zone di offerta siano coerenti per tutti gli orizzonti temporali di calcolo della capacità;
iii)
la necessità che ciascuna unità di generazione e di carico appartenga a una sola zona di offerta per ogni periodo rilevante di mercato;
iv)
l'ubicazione e la frequenza della congestione, se la congestione strutturale incide sulla delimitazione delle zone di offerta, tenendo conto di eventuali investimenti futuri suscettibili di alleviare congestioni esistenti.
2. Il riesame della zona di offerta di cui all' comprende scenari che tengano conto di una gamma di sviluppi infrastrutturali verosimili nel decennio successivo all'anno in cui è stata adottata la decisione di procedere al riesame.
Storico versioni
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