Art. 32
Riesame delle configurazioni esistenti delle zone di offerta
In vigore dal 24 lug 2015
Riesame delle configurazioni esistenti delle zone di offerta
1. Possono avviare un riesame della configurazione esistente delle zone di offerta:
a)
l'Agenzia, a norma dell', paragrafo 7;
b)
diverse autorità di regolamentazione, a norma di una raccomandazione dell'Agenzia conformemente all';
c)
i TSO di una regione di calcolo della capacità, congiuntamente a tutti i TSO interessati le cui aree di controllo, compresi gli interconnettori, si trovano nella zona geografica in cui la configurazione della zona di offerta è valutata a norma del paragrafo 2, lettera a);
d)
un'unica autorità di regolamentazione o un TSO con l'approvazione della competente autorità di regolamentazione, in merito alle zone di offerta nell'area di controllo del TSO, se la configurazione delle zone di offerta incide in modo trascurabile sulle aree di controllo, compresi gli interconnettori, dei TSO limitrofi e il riesame della configurazione della zona di offerta è necessario per migliorare l'efficienza o preservare la sicurezza operativa;
e)
gli Stati membri di una regione di calcolo della capacità.
2. Se si avvia un riesame conformemente al paragrafo 1, lettere a), b), c) o e), l'entità che lo avvia indica:
a)
l'area geografica in cui si valuta la configurazione delle zone di offerta e le aree geografiche limitrofe per le quali si tiene conto degli impatti;
b)
i TSO partecipanti;
c)
le autorità di regolamentazione partecipanti.
3. Se si avvia un riesame conformemente al paragrafo 1, lettera d), si applicano le seguenti condizioni:
a)
l'area geografica in cui si valuta la configurazione delle zone di offerta è circoscritta all'area di controllo del pertinente TSO, compresi gli interconnettori;
b)
il TSO della pertinente area di controllo è l'unico TSO che partecipa al riesame;
c)
l'autorità di regolamentazione competente è l'unica autorità di regolamentazione che partecipa al riesame;
d)
il TSO e l'autorità di regolamentazione competenti forniscono ai TSO e alle autorità di regolamentazione limitrofi il preavviso concordato reciprocamente dell'avvio del riesame, motivandolo e
e)
sono specificate le condizioni del riesame e pubblicati gli esiti del riesame nonché la proposta destinata alle competenti autorità di regolamentazione.
4. Il processo di riesame consta di due fasi.
a)
Nella prima fase, i TSO che partecipano a un riesame della configurazione della zona di offerta elaborano la metodologia e le ipotesi che saranno utilizzate nel processo di riesame e propongono configurazioni alternative della zona di offerta ai fini della valutazione.
La proposta relativa alla metodologia, alle ipotesi e alla configurazione alternativa della zona di offerta è presentata alle autorità di regolamentazione partecipanti, che possono chiedere modifiche coordinate entro tre mesi.
b)
Nella seconda fase, i TSO che partecipano a un riesame della configurazione della zona di offerta:
i)
valutano e raffrontano la configurazione esistente della zona di offerta e ogni configurazione alternativa della stessa mediante i criteri di cui all';
ii)
tengono una consultazione secondo quanto disposto dall' nonché un seminario relativo alle proposte di configurazione alternativa della zona di offerta rispetto alla configurazione esistente, compresi i calendari di attuazione, a meno che la configurazione della zona di offerta incida in modo trascurabile sulle aree di controllo dei TSO limitrofi;
iii)
entro quindici mesi dalla decisione di avviare il riesame, presentano agli Stati membri e alle autorità di regolamentazione partecipanti una proposta comune per mantenere o modificare la configurazione della zona di offerta.
c)
Al ricevimento della proposta comune per mantenere o modificare la configurazione della zona di offerta a norma del punto iii) di cui sopra, gli Stati membri partecipanti o, laddove da questi previsto, le autorità di regolamentazione raggiungono, entro sei mesi, un accordo sulla proposta.
5. Se richiesto dal TSO, i NEMO o gli operatori del mercato comunicano ai TSO che partecipano al riesame di una zona di offerta le informazioni che consentono loro di valutare le configurazioni della zona di offerta. Tali informazioni sono condivise esclusivamente fra i TSO partecipanti al solo fine di valutare le configurazioni delle zone di offerta.
6. L'iniziativa di riesame della configurazione delle zone di offerta e i relativi esiti sono pubblicati dall'ENTSO-E o, se il riesame è stato avviato a norma del paragrafo 1, lettera d), dal TSO partecipante.
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