Art. 28 · Creazione di un modello comune di rete

Art. 28

Creazione di un modello comune di rete

In vigore dal 24 lug 2015
Creazione di un modello comune di rete 1.   Per ogni orizzonte temporale di calcolo della capacità specificato all', paragrafo 1, ogni unità di generazione o di carico soggetta alle disposizioni di cui all' comunica entro i termini stabiliti al TSO responsabile della rispettiva area di controllo i dati specificati nella metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico. 2.   Ogni unità di generazione o di carico che comunica le informazioni di cui all', paragrafo 3, fornisce una serie di stime che presenta il massimo livello di affidabilità possibile. 3.   Per ogni orizzonte temporale di calcolo della capacità, ogni TSO stabilisce il modello individuale di rete per ogni scenario a norma dell' ai fini della fusione dei modelli individuali di rete in un modello comune di rete. 4.   Ogni TSO comunica ai TSO responsabili della fusione dei modelli individuali di rete in un modello comune di rete una serie di stime che presenta il massimo livello di affidabilità possibile per ogni modello di rete individuale. 5.   Per ogni orizzonte temporale di calcolo della capacità, si crea un unico modello comune di rete a livello unionale per ogni scenario di cui all' attraverso la fusione dei dati di immissione di tutti i TSO che applicano il processo di calcolo della capacità di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
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