Art. 27 · Disposizioni generali

Art. 27

Disposizioni generali

In vigore dal 24 lug 2015
Disposizioni generali 1.   Entro sei mesi dalla decisione sulla metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico di cui all' e sulla metodologia del modello comune di rete di cui all', tutti i TSO organizzano il processo di fusione dei modelli individuali di rete. 2.   Entro quattro mesi dalle decisioni relative alle metodologie di cui agli , tutti i TSO di ogni regione di calcolo della capacità istituiscono congiuntamente i responsabili del calcolo coordinato della capacità e stabiliscono regole volte a disciplinarne le operazioni. 3.   Ad anni alterni tutti i TSO di ogni regione di calcolo della capacità riesaminano la qualità dei dati presentati nel calcolo della capacità, nell'ambito della relazione biennale sul calcolo della capacità e sull'allocazione prodotta a norma dell'. 4.   Sulla base delle informazioni più recenti a disposizione, tutti i TSO riesaminano e aggiornano con cadenza regolare e almeno annuale: a) i limiti di sicurezza operativa, le contingenze e i vincoli di allocazione impiegati nel calcolo della capacità; b) la distribuzione probabilistica delle deviazioni, intese come differenza tra i flussi di energia previsti al momento del calcolo della capacità e i flussi di energia realizzati in tempo reale, impiegata ai fini del calcolo dei margini operativi di trasmissione; c) le contromisure prese in considerazione nel calcolo della capacità; d) l'applicazione delle metodologie per determinare i GSK, gli elementi critici di rete e le contingenze di cui agli articoli da 22 a 24.
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