Art. 25
Metodologia relativa alle contromisure nel calcolo della capacità
In vigore dal 24 lug 2015
Metodologia relativa alle contromisure nel calcolo della capacità
1. Ogni TSO in ogni regione di calcolo della capacità definisce individualmente le contromisure disponibili da prendere in considerazione nel calcolo della capacità per realizzare gli obiettivi del presente regolamento.
2. Ogni TSO di ogni regione di calcolo della capacità coordina con gli altri TSO della regione l'uso delle contromisure da prendere in considerazione nel calcolo della capacità e la loro effettiva applicazione nel funzionamento in tempo reale.
3. Affinché si possano prendere in considerazione le contromisure nel calcolo della capacità, tutti i TSO di ogni regione di calcolo della capacità concordano l'uso delle contromisure che richiedono l'azione di più TSO.
4. Ogni TSO garantisce che le contromisure siano prese in considerazione nel calcolo della capacità a condizione che le contromisure disponibili che rimangono dopo il calcolo, considerate insieme al margine operativo di trasmissione di cui all', siano sufficienti per garantire la sicurezza operativa.
5. Nel calcolo della capacità ciascun TSO tiene conto delle contromisure che non comportano costi.
6. Ogni TSO garantisce che le contromisure da prendere in considerazione nel calcolo della capacità siano le stesse per tutti gli orizzonti temporali di calcolo della capacità, tenuto conto delle loro disponibilità tecniche per ciascun orizzonte temporale di calcolo della capacità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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