Art. 20 · Introduzione della metodologia per il calcolo della capacità basato sul flusso

Art. 20

Introduzione della metodologia per il calcolo della capacità basato sul flusso

In vigore dal 24 lug 2015
Introduzione della metodologia per il calcolo della capacità basato sul flusso 1.   Per quanto concerne l'orizzonte temporale del mercato del giorno prima e del mercato infragiornaliero, l'approccio usato nelle metodologie comuni di calcolo della capacità è un approccio basato sul flusso, fatta eccezione per il caso in cui è soddisfatto il requisito di cui al paragrafo 7. 2.   Entro dieci mesi dall'approvazione della proposta di regione di calcolo della capacità di cui all', paragrafo 1, tutti i TSO di ogni regione di calcolo della capacità presentano una proposta di metodologia comune per il calcolo coordinato della capacità all'interno della rispettiva regione. La proposta è subordinata a una consultazione conformemente all'. La proposta di metodologia di calcolo della capacità nelle regioni, di cui al presente paragrafo, nel caso delle regioni di calcolo della capacità basate sulle regioni dell'Europa del nord-ovest e dell'Europa centrale e orientale, quali definite nell'allegato I, punto 3.2, lettere b) e d), del regolamento (CE) n. 714/2009, nonché delle regioni di cui ai paragrafi 3 e 4, è integrata da un quadro di riferimento comune per il coordinamento e la compatibilità delle metodologie basate sul flusso fra regioni da elaborare a norma del paragrafo 5. 3.   I TSO della regione di calcolo della capacità in cui è inclusa l'Italia, quale definita nell'allegato I, punto 3.2, lettera c), del regolamento (CE) n. 714/2009, possono prorogare la scadenza, senza pregiudizio per l'obbligo sancito al paragrafo 1 di presentare la proposta di metodologia comune per il calcolo coordinato della capacità utilizzando l'approccio basato sul flusso per la rispettiva regione a norma del paragrafo 2, fino a sei mesi dopo l'ingresso della Svizzera nel coupling unico del giorno prima. La proposta non deve includere necessariamente i confini di zona di offerta all'interno dell'Italia e fra l'Italia e la Grecia. 4.   Entro sei mesi dal momento in cui tutte le parti contraenti della Comunità dell'energia dell'Europa del sud-est partecipano al coupling unico del giorno prima, almeno i TSO di Croazia, Romania, Bulgaria e Grecia presentano congiuntamente una proposta per introdurre una metodologia comune di calcolo della capacità utilizzando l'approccio basato sul flusso per l'orizzonte temporale del giorno prima e infragiornaliero. La proposta prevede l'adozione della metodologia comune di calcolo della capacità utilizzando l'approccio basato sul flusso entro due anni dal momento in cui tutte le parti contraenti della Comunità dell'energia dell'Europa del sud-est partecipano al coupling unico del giorno prima. I TSO degli Stati membri che hanno confini con altre regioni sono invitati a partecipare alle iniziative volte a realizzare tale metodologia con le regioni in questione. 5.   Nel momento in cui due o più regioni di calcolo della capacità limitrofe della stessa area sincrona attuano una metodologia di calcolo della capacità utilizzando l'approccio basato sul flusso per l'orizzonte temporale del mercato del giorno prima o infragiornaliero, esse sono considerate un'unica regione a tal fine ed entro sei mesi i relativi TSO presentano una proposta intesa ad applicare una metodologia comune di calcolo della capacità che utilizza l'approccio basato sul flusso per l'orizzonte temporale del mercato del giorno prima o infragiornaliero. La proposta prevede che la metodologia comune per il calcolo della capacità transregionale venga attuata entro dodici mesi dall'attuazione dell'approccio basato sul flusso in queste regioni per la metodologia relativa all'orizzonte temporale del mercato del giorno prima ed entro diciotto mesi per la metodologia relativa all'orizzonte temporale infragiornaliero. I termini indicati al presente paragrafo possono essere adeguati a norma dell'. La metodologia nelle due regioni di calcolo della capacità che hanno avviato l'elaborazione di una metodologia comune di calcolo della capacità può essere attuata prima di elaborare una metodologia comune di calcolo della capacità con ulteriori regioni di calcolo della capacità. 6.   Se i TSO interessati sono in grado di dimostrare che l'applicazione delle metodologie comuni basate sul flusso a norma dei paragrafi 4 e 5 non sarebbe più efficiente ipotizzando lo stesso livello di sicurezza operativa, essi possono chiedere congiuntamente alle competenti autorità di regolamentazione della regione di posporre le scadenze. 7.   I TSO possono richiedere congiuntamente alle competenti autorità di regolamentazione di applicare l'approccio basato sul calcolo coordinato della capacità netta di trasmissione in regioni e confini delle zone di offerta diversi da quelli citati nei paragrafi da 2 a 4, se sono in grado di dimostrare che l'applicazione dell'approccio basato sul flusso non sarebbe più efficiente rispetto all'approccio basato sul calcolo coordinato della capacità netta di trasmissione ipotizzando lo stesso livello di sicurezza operativa nella regione interessata. 8.   Per consentire agli operatori di mercato di adattarsi a eventuali cambiamenti nell'approccio utilizzato per il calcolo della capacità, i TSO interessati sottopongono a prova il nuovo approccio, parallelamente a quello in uso, e coinvolgono gli operatori di mercato per almeno sei mesi prima di attuare una proposta di modifica dell'approccio per il calcolo della capacità. 9.   I TSO di ogni regione di calcolo della capacità ove si applica l'approccio basato sul flusso istituiscono e mettono a disposizione uno strumento che consenta agli operatori del mercato di valutare l'interazione fra le capacità interzonali e gli scambi interzonali fra zone di offerta.
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