Art. 13 · Obblighi di riservatezza

Art. 13

Obblighi di riservatezza

In vigore dal 24 lug 2015
Obblighi di riservatezza 1.   Tutte le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni relative al segreto professionale stabilite ai paragrafi 2, 3 e 4. 2.   L'obbligo del segreto professionale è applicabile a chiunque sia soggetto alle disposizioni del presente regolamento. 3.   Le informazioni riservate ricevute dalle persone di cui al paragrafo 2 nell'espletamento delle loro mansioni non possono essere divulgate ad altre persone o autorità, fatti salvi i casi disciplinati dalla normativa nazionale, dalle altre disposizioni del presente regolamento o da altre norme unionali pertinenti. 4.   Fatti salvi i casi disciplinati dalla normativa nazionale, le autorità di regolamentazione, gli organismi o le persone che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento ne possono fruire unicamente ai fini dell'espletamento delle funzioni che esercitano in virtù del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:1222:oj#art-13