Art. 12 · Consultazione

Art. 12

Consultazione

In vigore dal 24 lug 2015
Consultazione 1.   I TSO e i NEMO responsabili della presentazione delle proposte di termini e condizioni o metodologie o delle relative modifiche conformemente al presente regolamento consultano le parti interessate, comprese le pertinenti autorità di ciascuno Stato membro, in merito ai suddetti progetti di proposta di termini e condizioni o metodologie laddove esplicitamente contemplato dal presente regolamento. La consultazione ha una durata di almeno un mese. 2.   Le proposte di termini e condizioni o metodologie presentate dai TSO e dai NEMO a livello unionale sono pubblicate e sottoposte a consultazione a livello unionale. Per le proposte presentate dai TSO e dai NEMO a livello regionale, la consultazione si svolge almeno a livello regionale. Le parti che presentano le proposte a livello bilaterale o multilaterale consultano almeno gli Stati membri interessati. 3.   Le entità responsabili delle proposte di termini e condizioni o metodologie tengono in debita considerazione i punti di vista delle parti interessate emersi dalle consultazioni avviate conformemente al paragrafo 1, prima della presentazione ai fini dell'approvazione regolamentare, se richiesto conformemente all', o prima della pubblicazione in tutti gli altri casi. In ogni caso, ai fini della presentazione si elabora una giustificazione chiara e solida per l'inclusione o l'esclusione dei punti di vista emersi dalla consultazione, con successiva pubblicazione tempestiva prima della pubblicazione della proposta di termini e condizioni o metodologie o successivamente ad essa.
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