Art. 11 · Partecipazione delle parti interessate

Art. 11

Partecipazione delle parti interessate

In vigore dal 24 lug 2015
Partecipazione delle parti interessate L'Agenzia, in stretta cooperazione con l'ENTSO-E, organizza la partecipazione delle parti interessate relativamente al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero nonché ad altri aspetti dell'attuazione del presente regolamento. Tale partecipazione comporta riunioni regolari con le parti interessate al fine di identificare i problemi e proporre miglioramenti, in particolare per quanto attiene al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero. Dette riunioni non sostituiscono le consultazioni delle parti interessate a norma dell'.
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