Art. 1
In vigore dal 15 lug 2015
All'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2. Requisiti specifici per gli Stati membri con un rischio di BSE trascurabile
I tessuti elencati al punto 1, lettera a), punto i) e lettera b), che sono stati ottenuti da animali originari di Stati membri con un rischio di BSE trascurabile sono considerati materiale specifico a rischio.»
Storico versioni
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