Art. 3 · Relazione iniziale

Art. 3

Relazione iniziale

In vigore dal 8 lug 2015
Relazione iniziale 1.   Gli Stati membri alla Commissione segnalano le irregolarità che: a) riguardano un importo superiore a 10 000 EUR in contributi del Fondo; b) sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario. 2.   Nella relazione iniziale, gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni: a) il nome e il codice comune d'identificazione (CCI) del programma operativo e dell'operazione in questione; b) l'identità delle persone fisiche e/o giuridiche coinvolte o di altri soggetti che hanno partecipato all'esecuzione dell'irregolarità e il ruolo da essi sostenuto, tranne nei casi in cui tale indicazione sia irrilevante ai fini della lotta contro le irregolarità, data la natura dell'irregolarità medesima; c) la disposizione o le disposizioni che sono state violate; d) la data e la fonte della prima informazione che ha portato a sospettare un'irregolarità; e) le pratiche seguite per commettere l'irregolarità; f) ove appropriato, se la pratica dà adito a un sospetto di frode; g) il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta; h) ove appropriato, gli Stati membri e i paesi terzi interessati; i) il periodo o la data in cui è stata commessa l'irregolarità; j) la data del primo verbale amministrativo o giudiziario relativo all'irregolarità; k) l'importo totale delle spese, espresso in termini del contributo dell'Unione e nazionale; l) l'importo interessato dall'irregolarità, espresso in termini del contributo dell'Unione e nazionale; m) in caso di sospetto di frode e qualora il contributo pubblico non sia stato versato al beneficiario, l'importo che sarebbe stato pagato indebitamente se l'irregolarità non fosse stata scoperta, espresso in termini del contributo dell'Unione e del contributo nazionale; n) la natura della spesa irregolare; o) l'eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero dei pagamenti già effettuati. 3.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri non segnalano alla Commissione le irregolarità di cui all'articolo 30, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 223/2014. In tutti gli altri casi, in particolare quando si tratta di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, sono segnalate alla Commissione le irregolarità riscontrate e le relative misure preventive e correttive. 4.   Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle suddette informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, del tribunale o di altro organo competente, in linea con la normativa nazionale.
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