Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 lug 2015
1.   Al fine di fissare il tasso di adattamento a norma degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli importi dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 che superino 2 000 EUR, da versare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento all'anno civile 2015, sono ridotti di un tasso di adattamento pari all'1,393041 %. 2.   La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica in Bulgaria, Croazia e Romania.
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