Art. 2 · Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2012

Art. 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2012

In vigore dal 8 lug 2015
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2012 Nella colonna «Disposizioni specifiche» dell'allegato del regolamento (UE) n. 1037/2012, il testo dell'ultimo paragrafo è sostituito dal seguente: «Il richiedente deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 luglio 2017.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:1106:oj#art-2