Art. 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2012
In vigore dal 8 lug 2015
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2012
Nella colonna «Disposizioni specifiche» dell'allegato del regolamento (UE) n. 1037/2012, il testo dell'ultimo paragrafo è sostituito dal seguente:
«Il richiedente deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 luglio 2017.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:1106:oj#art-2