Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 lug 2015
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato come segue: 1) All', dopo la lettera k) è inserita la seguente lettera k bis): «k bis) per “aeromobile ELA2” si intende il seguente aeromobile leggero europeo con conducente: i) un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 2 000 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore; ii) un veleggiatore o veleggiatore a motore con una MTOM inferiore o pari a 2 000 kg; iii) un aerostato; iv) un dirigibile ad aria calda; v) un dirigibile a gas che soddisfi tutti i seguenti requisiti: — peso statico non superiore al 3 %, — spinta non direzionale (eccetto inversione della spinta), — progettazione semplice e convenzionale della struttura, del sistema di controllo e del sistema di pallonetti, — comandi non servoassistiti; vi) un velivolo ad ala rotante ultraleggero.» 2) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4.   I programmi di manutenzione approvati a norma dei requisiti applicabili prima del 27 luglio 2015 si considerano approvati a norma dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.» 3) L'articolo 8 è così modificato: a) al paragrafo 2, lettera b), la data «28 settembre 2015» è sostituita dalla data «28 settembre 2016»; b) al paragrafo 4 la dicitura «regolamento (CE) n. 2042/2003» è sostituita dalla dicitura «regolamento (UE) n. 1149/2011»; c) è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6.   In deroga al paragrafo 1: a) Le autorità competenti o, se del caso, le imprese possono continuare a rilasciare certificati, nella versione anteriore, specificata nell'appendice III dell'allegato I (parte M) o nelle appendici II e III dell'allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n. 1321/2014, in vigore prima del 27 luglio 2015, fino al 31 dicembre 2015; b) I certificati rilasciati prima del 1o gennaio 2016 rimangono validi fino a quando siano modificati, sospesi o revocati.» 4) L'allegato I (parte M) è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento. 5) L'allegato II (parte 145) è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento. 6) L'allegato IV (parte 147) è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento.
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