Art. 1
In vigore dal 3 lug 2015
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato come segue:
1)
All', dopo la lettera k) è inserita la seguente lettera k bis):
«k bis)
per “aeromobile ELA2” si intende il seguente aeromobile leggero europeo con conducente:
i)
un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 2 000 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;
ii)
un veleggiatore o veleggiatore a motore con una MTOM inferiore o pari a 2 000 kg;
iii)
un aerostato;
iv)
un dirigibile ad aria calda;
v)
un dirigibile a gas che soddisfi tutti i seguenti requisiti:
—
peso statico non superiore al 3 %,
—
spinta non direzionale (eccetto inversione della spinta),
—
progettazione semplice e convenzionale della struttura, del sistema di controllo e del sistema di pallonetti,
—
comandi non servoassistiti;
vi)
un velivolo ad ala rotante ultraleggero.»
2)
All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. I programmi di manutenzione approvati a norma dei requisiti applicabili prima del 27 luglio 2015 si considerano approvati a norma dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.»
3)
L'articolo 8 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, lettera b), la data «28 settembre 2015» è sostituita dalla data «28 settembre 2016»;
b)
al paragrafo 4 la dicitura «regolamento (CE) n. 2042/2003» è sostituita dalla dicitura «regolamento (UE) n. 1149/2011»;
c)
è aggiunto il seguente paragrafo 6:
«6. In deroga al paragrafo 1:
a)
Le autorità competenti o, se del caso, le imprese possono continuare a rilasciare certificati, nella versione anteriore, specificata nell'appendice III dell'allegato I (parte M) o nelle appendici II e III dell'allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n. 1321/2014, in vigore prima del 27 luglio 2015, fino al 31 dicembre 2015;
b)
I certificati rilasciati prima del 1o gennaio 2016 rimangono validi fino a quando siano modificati, sospesi o revocati.»
4)
L'allegato I (parte M) è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.
5)
L'allegato II (parte 145) è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.
6)
L'allegato IV (parte 147) è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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