Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 lug 2015
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 10), originari della Russia. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti: Paese Società Dazio antidumping provvisorio Codice addizionale TARIC Russia Ural Foil OJSC, regione di Sverdlovsk; OJSC Rusal Sayanal, regione di Khakassia gruppo Rusal 12,2 % C050 Russia Tutte le altre società 12,2 % C999 3.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.
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