Art. 1
In vigore dal 3 lug 2015
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 10), originari della Russia.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:
Paese
Società
Dazio antidumping provvisorio
Codice addizionale TARIC
Russia
Ural Foil OJSC, regione di Sverdlovsk;
OJSC Rusal
Sayanal, regione di Khakassia gruppo Rusal
12,2 %
C050
Russia
Tutte le altre società
12,2 %
C999
3. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:1081:oj#art-1