Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 lug 2015
Il regolamento delegato (UE) n. 625/2014 è così rettificato: 1) (riguarda soltanto le versioni in lingua bulgara, estone, inglese, francese, lettone, lituana, ungherese e maltese); 2) all', lettera c), l'espressione «lettere di crediti» è sostituita dall'espressione «lettere di credito»; 3) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   In mancanza di informazioni sulle specifiche esposizioni da cartolarizzare, in particolare nei casi in cui le esposizioni si accumulano prima della loro cartolarizzazione o possono essere sostituite in una cartolarizzazione rotativa esistente, si considera che l'ente rispetti gli obblighi di due diligence di cui all'articolo 406 del regolamento (UE) n. 575/2013 per ognuna delle sue posizioni verso la cartolarizzazione sulla base dei criteri di ammissibilità pertinenti per tali esposizioni.»; 4) (riguarda soltanto le versioni in lingua inglese, francese, lettone e maltese); 5) all'articolo 22, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) quale delle modalità di cui all'articolo 405, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), c), d) o e), del regolamento (UE) n. 575/2013 è stata applicata per mantenere l'interesse economico netto;» 6) l'articolo 23 è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) a seguito della violazione degli obblighi previsti nella documentazione relativa alla cartolarizzazione.»; b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dal seguente nuovo paragrafo 2 bis: «2 bis.   I dati effettivamente significativi sulle singole esposizioni sottostanti sono di norma forniti per ogni singolo prestito, sebbene in alcuni casi possano essere sufficienti dati forniti su base aggregata. Per valutare se i dati forniti su base aggregata sono sufficienti, i fattori da prendere in considerazione comprendono la granularità del portafoglio sottostante e se la gestione delle esposizioni del portafoglio è basata sul portafoglio stesso o su ogni singolo prestito.»
Storico versioni

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