Art. 9 · Cooperazione tra punti di contatto ODR

Art. 9

Cooperazione tra punti di contatto ODR

In vigore dal 1 lug 2015
Cooperazione tra punti di contatto ODR 1.   I punti di contatto ODR forniscono, al meglio delle loro capacità, assistenza per la risoluzione delle controversie riguardanti reclami presentati mediante la piattaforma ODR, come previsto dall', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 524/2013. 2.   I consulenti ODR forniscono senza indugio assistenza e scambiano informazioni con i consulenti in altri punti di contatto ODR al fine di agevolare l'esercizio delle loro funzioni di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 524/2013. 3.   I consulenti ODR che hanno accesso alle informazioni relative a una controversia, compresi i dati personali, ne devono concedere l'accesso ai consulenti in altri punti di contatto ODR nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento delle funzioni di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 524/2013.
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