Art. 7 · Validità, sospensione e revoca delle licenze

Art. 7

Validità, sospensione e revoca delle licenze

In vigore dal 25 giu 2015
Validità, sospensione e revoca delle licenze 1.   Qualora la validità di una licenza sia scaduta, o in caso di revoca di una licenza, il titolare della stessa restituisce la licenza non più valida all'autorità competente entro i 10 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza della validità o alla data della revoca. 2.   Qualora un'autorità competente decida di sospendere o revocare una licenza, la decisione è trasmessa al titolare della licenza in forma elettronica o per iscritto e precisa i motivi che giustificano la sospensione o la revoca.
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