Art. 7
Validità, sospensione e revoca delle licenze
In vigore dal 25 giu 2015
Validità, sospensione e revoca delle licenze
1. Qualora la validità di una licenza sia scaduta, o in caso di revoca di una licenza, il titolare della stessa restituisce la licenza non più valida all'autorità competente entro i 10 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza della validità o alla data della revoca.
2. Qualora un'autorità competente decida di sospendere o revocare una licenza, la decisione è trasmessa al titolare della licenza in forma elettronica o per iscritto e precisa i motivi che giustificano la sospensione o la revoca.
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