Art. 10
Informazioni necessarie ai fini del controllo del commercio
In vigore dal 25 giu 2015
Informazioni necessarie ai fini del controllo del commercio
1. Gli operatori forniscono le informazioni di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, in forma elettronica o per iscritto, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato, entro il 15 febbraio di ogni anno di calendario per le sostanze classificate delle categorie 1 e 2 dell'allegato I di detto regolamento.
2. Gli operatori forniscono le informazioni di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/2005 entro il 15 febbraio di ogni anno di calendario, in forma elettronica o per iscritto, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.
3. Gli operatori presentano le relazioni annuali di cui ai paragrafi 1 e 2, anche qualora in un dato anno non siano state effettuate operazioni.
Storico versioni
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