Art. 6
Modellizzazione dei costi
In vigore dal 12 giu 2015
Modellizzazione dei costi
In deroga all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, prima frase, il gestore dell'infrastruttura può calcolare direttamente i costi unitari diretti mediante modelli econometrici o di ingegneria dei costi, debitamente testati e verificati, a condizione che possa dimostrare all'organismo di regolamentazione che i costi unitari diretti includono solo i costi diretti sostenuti per la prestazione del servizio ferroviario e, in particolare, non comprendono alcuno dei costi di cui all'. L'organismo di regolamentazione può chiedere al gestore dell'infrastruttura di calcolare, a fini di un confronto, i costi unitari diretti a norma dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 1, oppure mediante la modellizzazione dei costi in conformità alla prima frase.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:909:oj#art-6