Art. 5 · Calcolo e modulazione dei costi unitari diretti

Art. 5

Calcolo e modulazione dei costi unitari diretti

In vigore dal 12 giu 2015
Calcolo e modulazione dei costi unitari diretti 1.   Il gestore dell'infrastruttura calcola i costi unitari diretti medi per tutta la rete dividendo i costi diretti riferiti all'intera rete per il numero totale di veicoli/km, treni/km o tonnellate lorde/km previsti o realmente effettuati. In alternativa, se il gestore dell'infrastruttura dimostra all'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 55 della direttiva 2012/34/UE che i valori o i parametri di cui al paragrafo 2 sono significativamente diversi per diverse parti della sua rete, e dopo aver suddiviso la sua rete in tali parti, il gestore dell'infrastruttura calcola i costi unitari diretti medi per le parti della rete dividendo i costi diretti per tali parti per il numero totale di veicoli/km, treni/km o tonnellate lorde/km previsti o realmente effettuati. Il periodo di previsione può coprire più anni. Per calcolare i costi unitari diretti medi il gestore dell'infrastruttura può utilizzare una combinazione di veicolo/km, treno/km o tonnellata lorda/km, purché tale metodo di calcolo non alteri il nesso di causalità diretta con la prestazione del servizio ferroviario. Fatto salvo quanto previsto dall', paragrafo 3, il gestore dell'infrastruttura può applicare costi effettivi o previsti. 2.   Gli Stati membri possono autorizzare il gestore dell'infrastruttura a modulare i costi unitari diretti medi in modo da tener conto dei diversi livelli di usura causati all'infrastruttura in base a uno o più dei parametri seguenti: a) lunghezza del treno e/o numero dei veicoli nel treno; b) massa del treno; c) tipo di veicolo, in particolare la massa non sospesa; d) velocità del treno; e) potenza di trazione dell'unità a motore; f) peso per asse e/o numero degli assi; g) numero di sfaccettature registrato o l'uso effettivo delle attrezzature di protezione contro lo slittamento delle ruote; h) rigidità longitudinale dei veicoli e forze orizzontali che incidono sul binario; i) energia elettrica consumata e misurata o le dinamiche di pantografi o pattini di contatto come parametro per imporre diritti per l'usura della linea aerea di contatto o del binario elettrificato; j) parametri dei binari, in particolare, i raggi; k) eventuali altri parametri relativi ai costi se il gestore dell'infrastruttura può dimostrare all'organismo di regolamentazione che i valori per ciascun parametro (compresi eventuali variazioni per ciascun parametro) sono misurati e registrati in modo oggettivo. 3.   Una modulazione dei costi unitari diretti non deve comportare un aumento dei costi diretti per l'intera rete come precisato all', paragrafo 1. 4.   I costi aggiuntivi sostenuti per la diversione, pianificata o no, dei treni su iniziativa del gestore dell'infrastruttura non sono inclusi nei costi diretti sostenuti durante la prestazione di tali servizi ferroviari. Ciò non si applica se l'impresa ferroviaria è rimborsata per questi ulteriori costi dal gestore dell'infrastruttura o se la diversione è stata determinata da una procedura di coordinamento in conformità all'articolo 46 della direttiva 2012/34/UE. 5.   Il numero totale di treni/km, veicoli/km, tonnellate lorde/km di un treno o una combinazione di quelli utilizzati ai fini dei calcoli effettuati ai sensi del presente articolo sono misurati o previsti sulla base del periodo di riferimento di cui all', paragrafo 5.
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