Art. 4
Costi non ammissibili
In vigore dal 12 giu 2015
Costi non ammissibili
1. Il gestore dell'infrastruttura non include nel calcolo dei costi diretti per l'intera rete, in particolare, i costi seguenti:
a)
i costi fissi relativi alla messa a disposizione di un tratto di linea che rimangono a carico del gestore dell'infrastruttura anche in assenza di movimenti di treni;
b)
i costi che non si riferiscono a pagamenti effettuati dal gestore dell'infrastruttura. I costi o i centri di costo che non sono direttamente connessi alla prestazione del pacchetto minimo di accesso o all'accesso all'infrastruttura di collegamento agli impianti di servizio;
c)
i costi di acquisto, vendita, smantellamento, decontaminazione, ricoltivazione o locazione di terreni o altre immobilizzazioni;
d)
i costi generali per tutta la rete, compresi stipendi e pensioni;
e)
i costi di finanziamento;
f)
i costi relativi al progresso tecnologico o all'obsolescenza;
g)
i costi delle immobilizzazioni immateriali;
h)
i costi di sensori di terra, apparecchiature di comunicazione di terra e sistemi di segnalamento se non direttamente sostenuti in ragione della prestazione del servizio ferroviario;
i)
i costi relativi all'informazione, alle apparecchiature di comunicazione non di terra o alle apparecchiature per le telecomunicazioni;
j)
i costi relativi a singoli eventi di forza maggiore, incidenti o perturbazioni del servizio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35 della direttiva 2012/34/UE;
k)
i costi dei sistemi di alimentazione elettrica per la corrente di trazione se non direttamente sostenuti per la prestazione del servizio ferroviario. I costi diretti di prestazione di servizi ferroviari che non fanno uso di sistemi di alimentazione elettrica non includono i costi di utilizzo dei sistemi di alimentazione elettrica;
l)
i costi relativi alla messa a disposizione delle informazioni di cui all'allegato II, punto 1, lettera f), della direttiva 2012/34/UE, purché non siano sostenuti per la prestazione del servizio ferroviario;
m)
i costi amministrativi sostenuti per regimi di canoni differenziati di cui all'articolo 31, paragrafo 5, e all'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE;
n)
gli ammortamenti che non sono determinati in base all'usura reale dell'infrastruttura imputabile alla prestazione del servizio ferroviario;
o)
la parte dei costi di manutenzione e di rinnovo delle infrastrutture civili che non è direttamente imputabile alla prestazione del servizio ferroviario.
2. Se il gestore dell'infrastruttura ha ricevuto fondi per finanziare investimenti specifici nell'infrastruttura che non è tenuto a rimborsare e se tali investimenti sono presi in considerazione nel calcolo dei costi diretti, i costi di tali investimenti non aumentano il livello dei canoni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32 della direttiva 2012/34/UE.
3. I costi esclusi dal calcolo a norma del presente articolo sono misurati o previsti in base al periodo di tempo di cui all', paragrafo 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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