Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 12 giu 2015
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità applicabili al calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario ai fini della fissazione dei canoni per il pacchetto minimo di accesso e per l'accesso all'infrastruttura di collegamento agli impianti di servizio di cui all'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE.
2. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni relative al finanziamento delle infrastrutture o all'equilibrio dei ricavi e dei costi del gestore dell'infrastruttura di cui all' della direttiva 2012/34/UE.
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