Art. 1
In vigore dal 11 giu 2015
Le autorità competenti possono concedere a enti e filiazioni di enti nell'UE l'esenzione dal trattamento secondo il metodo IRB di cui all'articolo 495, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, soltanto per quanto riguarda quelle categorie di esposizioni in strumenti di capitale che al 31 dicembre 2013 già beneficiavano di un'esenzione dal trattamento secondo il metodo IRB.
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